Art. 36.
(Misure di promozione dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori).

      1. Fino a quando non intervengano in materia leggi regionali, con regolamenti da emanare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previo accordo con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, sono disciplinate idonee forme di assistenza e di consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all'espletamento non oneroso degli adempimenti previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.